Guidare all’interno della UE: cosa c’è da sapere sulla conversione o la conservazione di patenti di guida

Quali vantaggi dà la patente estera? Quando è necessario convertirla? Qui tutte le norme relative alle patenti estere e comunitarie.

Come convertire la patente di guida
Essere in possesso di una patente estera significa avere la possibilità di godere di una serie di vantaggi, primo fra i quali il poter condurre i veicoli immatricolati sia all’estero che in Italia, inclusi quelli a noleggio.

Avere la patente estera, inoltre, dà diritto a condurre solo i veicoli per cui è valida secondo le norme del Paese in cui è rilasciata: sul documento stesso sono riportate le indicazioni di utilizzo, così come, qualora fosse stato rilasciato su modelli non conformi alle convenzioni internazionali, è necessario che sia accompagnato dalla traduzione in lingua italiana. Come tradurla? Semplice: ci pensano i funzionari della sede diplomatica o consolare all’estero oppure in Italia; in alternativa, è considerata valida la traduzione effettuata da un perito iscritto nel registro della Camera di Commercio, purché sia giurata davanti a un notaio o a un cancelliere giudiziario.

 

Le norme delle patenti comunitarie

Se si è in possesso di una patente di guida rilasciata da uno stato incluso nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo si può guidare su tutti il territorio italiano senza incorrere nell’obbligo di conversione dopo che è stata acquisita la residenza in Italia.

Se sul documento non è riportata alcuna scadenza, entro i primi due anni dall’acquisizione della residenza italiana se ne può richiedere il riconoscimento o la conversione che comunque, trascorso questo periodo di tempo, diventa obbligatoria.

 

Cosa si intende con “residenza” per la conversione della patente di guida

In merito alla questione delle patenti comunitarie, per residenza si intende tanto quella anagrafica quanto quella normale. In questo secondo caso, i cittadini UE possono ottenere la conversione dimostrando di:

  • Abitare per almeno 185 giorni all’anno nel territorio italiano
  • Avere interessi personali tali da giustificare un legame stabile con il territorio italiano

Oppure di essere studente in territorio italiano per almeno sei mesi all’anno.

Naturalmente, i conducenti che sono in possesso di una patente comunitaria sono tenuti a rispettare le norme del codice della strada e, in caso di trasgressione, è prevista la sospensione proprio come per le patenti italiane.

Nel momento in cui, invece, occorre revisionare la patente, il titolare è obbligato a convertirla prima di sostenere gli esami.

 

La conversione della patente

Convertire la patente è possibile ma solo tra Stati che rientrano nell’Unione Europea o nello SEE tra i quali vige un accordo di reciprocità, mentre per altri Stati occorre rispettare particolari condizioni. In questi casi, per ottenere la conversione, occorre innanzitutto conseguirla prima della data di acquisizione della residenza in Italia.

Ci sono poi dei particolari accorgimenti da rispettare. Ad esempio, non è possibile convertire una patente che sia già stata convertita da uno Stato che non abbia accordi di reciprocità con l’Italia. Per quanto riguarda le traduzioni, invece, non solo vanno asseverate in tribunale ma anche legalizzate in Prefettura. La conversione, infine, è consentita solo con permesso di soggiorno valido e, in ogni caso, l’accertamento della residenza storica è fondamentale per tutti i cittadini extracomunitari, i quali possono convertire la propria patente solo entro il quarto anno dalla residenza in Italia.

Per quanto riguarda le patenti comunitarie, si può ottenere la conversione senza dover sostenere un esame di revisione solo se il documento è scaduto da meno di tre anni, previo nulla osta consolare legalizzato in Prefettura accompagnato, naturalmente, dalla relativa traduzione, la quale a propria volta dev’essere asseverata in tribunale nel caso siano presenti caratteri non latini. Per le patenti extracomunitarie, invece, non è prevista la conversione dopo la scadenza.

 

Patente o permesso internazionale

La patente italiana è valida per condurre veicoli nei Paesi UE o SEE e, in più, nei Paesi extraeuropei in cui vige un trattato bilaterale che ne prevede la possibilità, come ad esempio la Svizzera, l’Algeria o la Turchia. In tutti gli altri Stati, invece, occorre il possesso della patente o del permesso internazionale, posto che abbiano sottoscritto la convenzione di Vienna o di Ginevra.

Il permesso internazionale è valido al massimo un anno e viene rilasciato per guidare veicoli negli Stati che aderiscono alla convenzione di Ginevra del 1949. La patente internazionale, valida al massimo tre anni, viene invece rilasciata per guidare negli Stati che aderiscono alla convenzione di Vienna del 1968. Come scegliere tra permesso internazionale o patente internazionale? Nel caso insorgano dubbi, è consigliabile rivolgersi all’Ufficio Consolare del Paese in cui il cittadino intende recarsi, tenendo conto che in alcuni Paesi basta semplicemente la traduzione della patente di guida italiana.

ELENCO DEI PAESI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19.09.1949 E DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 08.11.1968

Permesso internazionale di guida secondo la Convenzione di Ginevra del 1949

Albania, Algeria, Argentina,Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda dl nord, Repubblica di Corea, Repubblica San Marino, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Patente internazione di guida secondo la Convenzione di Vienna del 1968

Bahamas, Bahrein, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Corea, Costa d’Avorio, Costarica, Croazia, Cuba, Ecuador, Filippine, Georgia, Ghana, Guyana,Kazakistan, Kuwait, Indonesia, Iran, Israele, Lituania, Macedonia, Marocco, Messico,Moldova, Mongolia, Niger, Pakistan, Principato di Monaco, Repubblica Centrafricana,Senegal, Seichelles, Sud Africa, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Thailandia,Turkmenistan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zaire.

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